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Domande e risposte su un’autonomia incostituzionale.-di Francesco Pallante Intervista a Gianfranco Viesti

Domande e risposte su un’autonomia incostituzionale.-di Francesco Pallante Intervista a Gianfranco Viesti

Che cos’è l’autonomia regionale differenziata?

È la facoltà attribuita alle regioni ordinarie di aumentare le proprie competenze normative e gestionali in ambiti oggi disciplinati e amministrati dallo Stato. Tale facoltà non era prevista nella Costituzione del 1948, è stata introdotta dall’articolo 116, comma 3 della Costituzione modificato nel 2001.

In quali materie le regioni possono aumentare le loro competenze?

In molte materie, tra cui: sanità, istruzione, università, ricerca, lavoro, previdenza, giustizia di pace, beni culturali, paesaggio, ambiente, governo del territorio, infrastrutture, protezione civile, demanio idrico e marittimo, commercio con l’estero, cooperative, energia, sostegno alle imprese, comunicazione digitale, enti locali, rapporti con l’Unione europea. Sono coinvolte le principali leve attraverso cui la Repubblica è chiamata a realizzare l’uguaglianza in senso sostanziale: di qui il rischio per la tenuta dell’unità del Paese.

E come devono fare le regioni per ottenere queste competenze?

L’articolo 116, comma 3, dispone che la regione raggiunga un’intesa con lo Stato e che poi tale intesa sia recepita in una legge approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta. C’è però un problema: la trattativa tra regione e Stato è condotta dalla giunta regionale e dal governo, ma il Parlamento, quando sarà chiamato a recepire in legge l’intesa, potrà modificarla o dovrà limitarsi a scegliere se respingerla o approvarla? Le regioni sostengono la seconda ipotesi, per tutelarsi dal rischio di modifiche successive alla trattativa, ma sarebbe assurdo che l’organo chiamato a realizzare l’interesse generale – il Parlamento – non potesse esercitare poteri decisionali su una questione che investe l’interesse generale.

Tali dubbi procedurali potrebbero essere risolti da una legge di attuazione dell’articolo 116, comma 3 della Costituzione?

È quello che vorrebbe fare il governo con la proposta di legge Calderoli, per la quale il Parlamento può esprimere solo un indirizzo. Tuttavia, poiché l’intesa Stato-regione va approvata dal Parlamento con una legge, la legge Calderoli non può stabilire come quella legge dovrà essere approvata: fonti del diritto dotate di pari forza non possono prevalere l’una sull’altra. Solo una legge costituzionale, dotata di forza superiore, potrebbe vincolare la legge di approvazione dell’intesa.

Ma allora la proposta Calderoli non è vincolante nemmeno nella parte in cui stabilisce che prima dell’attribuzione delle nuove competenze alle regioni occorre approvare i livelli essenziali delle prestazioni (lep) inerenti ai diritti civili e sociali?

Esatto: le nuove competenze potrebbero comunque essere attribuite alle regioni anche senza i lep.

A proposito di lep: come e quando saranno individuati?
La legge di bilancio 2023 prevede i seguenti passaggi, da realizzarsi in un anno: (1) la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (esperti di nomina governativa) formula una prima ipotesi di lep; (2) la Cabina di regia (composta da membri del governo e da rappresentanti di regioni, province e comuni) stabilisce in quali materie definire i lep (dunque, non in tutte) e provvede a definirli nello specifico; (3) la Conferenza unificata (Stato-regioni-enti locali) e il Parlamento forniscono il loro parere; (4) il Presidente del Consiglio approva i lep con dPcm.

È una procedura costituzionalmente corretta?

No, la Costituzione attribuisce il compito di definire i lep al Parlamento in tutte le materie, invece lo farà il governo e solo in alcune materie. Inoltre, il fatto che alla base del procedimento vi siano i fabbisogni standard significa che sarà il bilancio a definire i livelli essenziali dei diritti, mentre dovrebbe avvenire il contrario (come dice la sentenza 275/2016 della Corte costituzionale).

Dai lep dipenderanno le risorse attribuite alle regioni per l’esercizio delle nuove competenze?

No, tali risorse saranno definite da una Commissione paritetica tra Stato e regione e finanziate con parte dei tributi raccolti sul territorio regionale. Alla base, c’è la rivendicazione del residuo fiscale, per cui le regioni che pagano in tasse più di quanto ricevono in spesa pubblica avrebbero il diritto di trattenere parte delle risorse versate al fisco. È una rivendicazione illogica, perché a pagare le tasse sono le persone (non le regioni) sulla base del loro reddito (non del luogo di residenza). Ed è incostituzionale, perché gli articoli 2 e 53 della Costituzione sanciscono la solidarietà economica e tributaria a livello nazionale.

Ma, allora, definire i lep a cosa serve?

Dai lep dovrebbe dipendere il livello minimo di finanziamento assegnato ugualmente a tutte le regioni, in modo che tutte possano offrire le medesime prestazioni di base. Ma c’è poco da illudersi: in sanità i lep già esistono e, tuttavia, l’ammontare del finanziamento e la qualità delle prestazioni sono tutt’altro che uniformi.

Quali regioni hanno sinora manifestato l’intenzione di avvalersi dell’autonomia differenziata?

Tutte le regioni ordinarie, tranne Abruzzo e Molise. Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna sono le più avanti nelle trattative con il governo, al punto da aver sottoscritto una bozza d’intesa.

Quali sono, secondo tali bozze d’intesa, le competenze che verranno attribuite alle tre regioni?

Sono competenze amplissime: il governo della sanità e della scuola; fondi integrativi per università e ricerca; la regionalizzazione dei musei; l’organizzazione della giustizia di pace; l’acquisizione di strade e ferrovie al demanio regionale; il controllo di porti e aeroporti; la protezione civile; il ciclo dei rifiuti; le semplificazioni amministrative in edilizia; l’energia; ecc. Il Veneto vorrebbe la laguna di Venezia, il controllo dei flussi migratori, il reclutamento dei Vigili del Fuoco… L’Emilia-Romagna è più prudente, ma ugualmente incisiva: per esempio, non chiede il rapporto di lavoro con gli insegnanti, ma fondi integrativi per poterne assumere di più e pagarli meglio.

Come fermare l’autonomia differenziata?

La via maestra sarebbe eliminare dalla Costituzione l’ipotesi stessa. Più realisticamente, si potrebbe modificare l’articolo 116, comma 3 della Costituzione, riducendo il numero di materie richiedibili dalle regioni, introducendo una clausola di supremazia statale e prevedendo la possibilità di referendum approvativo e abrogativo per la legge di recepimento dell’intesa (come propone il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale con una legge di iniziativa popolare che si può sottoscrivere qui). Al minimo, bisognerebbe valorizzare il principio che tutela l’unità e l’indivisibilità della Repubblica (articolo 5 Cost.) e, dunque, ritenere incostituzionali le richieste regionali – come quelle di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna – prive di una dimostrata esigenza di differenziazione (per geografia, territorio, popolazione, storia, economia, organizzazione, ecc.).

da “il Manifesto” del 4 febbraio 2023

Evitiamo il consumo di suolo, mettiamo i pannelli sui tetti.-di Alberto Magnaghi

Evitiamo il consumo di suolo, mettiamo i pannelli sui tetti.-di Alberto Magnaghi

Su una questione relativa alle conseguenze della guerra c’è unanimità: la necessità per l’Italia, dato il primato della dipendenza dalla Russia, di accelerare le strategie per aumentarne l’autosufficienza alimentare e energetica. Ma qui finisce l’unanimità, in particolare sulla questione energetica, e si aprono almeno tre strade. La prima una capriola “tattica”: lo spostamento su altri paesi della dipendenza, il ritorno al carbone e all’estrazione di metano, l’opzione nucleare, e così via.

La seconda un’accelerazione della produzione già in atto di energie rinnovabili con grandi impianti impattanti sul territorio e di scarsa accettabilità sociale. La terza la promozione di comunità energetiche di produzione e consumo, che valorizzano mix energetici di risorse locali. Ammettiamo che questa terza strada, quella strategica, se pur già avviata e in forte sviluppo in molte regioni, abbia effetti quantitativi di medio e lungo periodo, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne. Come accelerare nel breve periodo, attraverso il Pnrr, questa terza strada? Indico una possibile proposta.

Il nostro territorio si caratterizza per una straordinaria permanenza patrimoniale (culturale, ambientale, paesaggistica-urbana e rurale) che ne costituisce una potenziale base di risorse (i patrimoni materiali e immateriali dei contesti rurali e urbani marginali) per affrontare le crisi socioambientali globali; questa permanenza (scarsamente valorizzata, se non in chiave turistica) è stata brutalmente affiancata, con un gigantesco consumo di suolo, da urbanizzazioni diffuse di bassa qualità edilizia, ambientale, urbanistica, paesaggistica: periferie omologanti che attanagliano città storiche piccole, medie e grandi; zone industriali e commerciali; piattaforme di capannoni prefabbricati (non oggetto di insegnamento nelle facoltà di architettura!) disposte con sommarie e scomposte lottizzazioni.

Ora i decisori, anziché direzionare gli impianti energetici verso questo territorio degradato comprendono, nella selezione delle aree, l’Italia dell’alta qualità paesaggistica e ambientale. E i nemici dichiarati della necessaria accelerazione degli investimenti del Pnrr sulla produzione di impianti energetici rinnovabili diventano le soprintendenze, i piani paesaggistici, i piani urbanistici, le VIA, le VAS e cosi via: ovvero notoriamente gli strumenti di tutela e valorizzazione della prima Italia che ho nominato, quella della permanenza diffusa di un alto valore patrimoniale del territorio.

Ma come pensano i decisori di superare gli ostacoli alle autorizzazioni, l’accettabilità sociale degli impianti, la lentezza delle comunità energetiche in questa Italia dei valori patrimoniali?

Oltre alle gravi forzature ministeriali proposte per bypassare le autorizzazioni delle soprintendenze, le regioni stanno proponendo procedure (ad esempio in Toscana sospendere parti della legge di governo del territorio 65/2014, già ripetutamente erosa, e i processi partecipativi ivi previsti) per rendere inoperanti le regole e le tutele urbanistiche per le opere finanziate dal Pnrr; un quadro di totale deregulation, destinato a incidere profondamente sull’abbassamento di valore del nostro patrimonio territoriale; pur essendo sotto gli occhi di tutti che il paesaggio dello sviluppo contemporaneo è denso di milioni di metri quadri di tetti piani di zone industriali, artigianali, commerciali, adatti a grandi impianti di fotovoltaico e minieolico.

Nessuna soprintendenza o Prg o associazione di abitanti metterebbe in discussione la copertura energetica di queste piattaforme che non sono sottoposte in massima parte (se si escludono opere di pregio o di archeologia industriale) per la loro bassa qualità architettonica e degrado urbanistico, ad alcun vincolo artistico, storico o paesaggistico.

Peraltro si tratta in molti casi di strutture gestite in forma organizzata (consorzi e altre forme societarie), già adatte alla potenziale gestione collettiva dell’opera (anche in forma di comunità energetica). Ogni Regione potrebbe dunque: a) operare una analisi speditiva delle principali zone industriali, artigianali e commerciali del proprio territorio regionale; b) costituire un tavolo con i soggetti pubblici e privati che gestiscono tali zone per l’utilizzazione energetica delle coperture attraverso forme di gestione collettiva, (comunità energetiche); c) attivare agevolazioni e incentivi generali e specifici (per coperture obsolete, tetti di amianto, ecc.

La proposta, utile per accelerare le misure d’ emergenza senza far ricorso alla deregulation, riscatterebbe in parte il degrado del territorio produttivo e commerciale, trasformandolo in risorsa concorrente alla sovranità energetica del paese.

da “il Manifesto” del 19 marzo 2022
foto Pixabay